IM.I.S. 2025

Avviso scadenza saldo IM.I.S. 2025
Data:

11/11/2025

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Tipologia di contenuto
  • Avviso
IMIS
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Descrizione

Si ricorda che il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IM.I.S. 2025.
L'Ufficio tributi ha provveduto all'invio ai contribuenti dei conteggi, calcolati sulla base dei propri archivi aggiornati con le variazioni catastali registrate fino al 30 ottobre, e del mod. F24 precompilato per il pagamento.
Ciascun contribuente è invitato a segnalare all'Ufficio Tributi eventuali variazioni della posizione non ancora recepite nel prospettodi calcolo dell'imposta.

Chi deve pagare l’IMIS
L’IM.I.S. dev’essere pagata dal possessore dell’immobile, inteso come titolare dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi (con eccezione per i contratti di leasing dove l’imposta è in capo al locatario).
Tutti gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) sono soggetti all’imposta, tranne quelli che la legge prevede espressamente siano esenti o esclusi, come, ad esempio, i terreni agricoli.

Quanto si paga
L’imposta si calcola applicando al valore degli immobili le aliquote stabilite dal Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 29.01.2021, nelle seguenti misure:

Categorie Aliquote Detrazioni/Deduzioni
Abitazione principale non di lusso e assimilate e relative pertinenze 0,00 per mille  
Abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 3,50 per mille    298,08 (detrazione)
Una sola abitazione in comodato a parenti entro I° grado + max 2 pertinenze 3,50 per mille  
Altri fabbricati abitativi e relative pertinenze 8,95 per mille  
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 5,50 per mille  
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00 5,50 per mille  
Fabbricati iscritti nelle cat. catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00 5,50 per mille  
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 7,00 per mille  
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5 9,33 per mille  
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00 13,1 per mille  
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00 7,00 per mille  
Fabbricati strum. all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00 0,00 per mille  
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00 2,00 per mille 1.500,00 (deduzione)
Altri fabbricati non compresi nelle cat. precedenti 8,95 per mille  
Aree edificabili e fattispecie assimilate 7,95 per mille  

Il valore dell’immobile: per i fabbricati è costituito dal valore catastale, dato dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti per ogni categoria catastale (cat. A, eccetto A/10, e categorie i C/2, C/6 e C/7: 168; cat. B, C/3, C/4 e C/5: 147; cat.  A/10 e D/5: 84; cat. D, eccetto D/5: 68,25; cat. C/1: 57,75), mentre per le aree edificabili il valore è quello di mercato al 1° gennaio (valore commerciale del terreno) ed il Comune periodicamente lo determina per zone omogenee; in presenza di atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevante ai fini dell’applicazione dei tributi erariali.
 
 
Quando e come si paga
Il pagamento dell’IM.I.S. deve essere effettuato in due rate utilizzando il modello F24; la scadenza della prima rata è il 16 giugno, mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre; resta salva la possibilità di versare l’intera imposta entro la scadenza della prima rata.

A cura di

Ufficio Tributi e Personale

Si occupa dell'accertamento e riscossione dei tributi comunali e provvede a tutti gli adempimenti inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

17/12/2025

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025 08:34

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